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| Informazioni
di base per l'accesso in Italia |
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1.
Il Visto per l'Italia
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2.
Come entrare in Italia per motivi turistici
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3.
L'Ingresso degli Stranieri In Italia
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4.
Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti
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5.
Paesi i cui Cittadini hanno bisogno del Visto
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6.
Le 20 Tipologie di Visto d'Ingresso
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| 4. Passaporti
e Documenti di Viaggio Equivalenti |
Per l’ingresso,
il soggiorno od il transito nell’intero Spazio Schengen,
gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto
o di altro documento di viaggio riconosciuto valido
da tutti gli Stati Schengen.
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia
gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto
o di altro documento di viaggio riconosciuto valido
dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre
a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13
e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo
di Schengen, attestino debitamente l’identità del
titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.
In particolare, nel caso in cui sia necessario il
visto, l’articolo 13 della Convenzione dispone che:
* nessun visto
può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
* la durata della validità del documento di viaggio
deve essere superiore a quella del visto. Tale validità
dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella
prevista dal visto.
Allo straniero
titolare di un documento di viaggio non riconosciuto
dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato
dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare
un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese,
che non consentirà il transito attraverso il territorio
degli altri Stati Schengen.
Sono considerati
validi per l’attraversamento delle frontiere e per
il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti.
* Passaporto.
Documento internazionalmente riconosciuto che abilita
il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere:
* diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale,
o per affari pubblici) od ordinario;
* individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge
e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi
di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino
tutte insieme e per la stessa finalità, di solito
turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e
che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo
Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve
essere in possesso di un documento individuale d’identità,
corredato di fotografia)
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| Altri
documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono: |
* titolo di viaggio per apolidi
rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto
degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Gli
apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia,
a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno
rilasciato da uno degli Stati Schengen;
* titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi
della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata
a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti
ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano
di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli
Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato
da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo
del 20.4.1959;
* titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro
che non possono ricevere un valido documento di viaggio
dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue
il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato
è cittadino;
* libretto di navigazione, documento professionale
rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro
attività. E’ riconosciuto come documento valido per
l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione
alle esigenze professionali del marittimo, e non per
altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di
Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E.,
dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale
del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli
con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
* documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti
ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili
per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della
Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago
il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate.
Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti
dall’obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta
Convenzione, a titolo di reciprocità, a condizione
che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti
l’attività professionale;
* lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal
Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed
a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni
Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU
a New York il 21.11.1947. I titolari di lasciapassare
ONU sono esenti dall’obbligo di visto qualora si rechino
in Italia per brevi missioni (non superiori a 90 giorni).
* documento rilasciato da un Quartier generale della
NATO al personale – militare, civile e alle persone
a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare
servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai
sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti
al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il
19.6.1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335
del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non
il personale civile al seguito, né i familiari a carico)
sono esenti dal visto;
* carta d’identità per i cittadini degli Stati della
U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro.
E’ esente da visto;
* carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini
degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione
del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi,
a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati
stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi.
E’ esente da visto;
* elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno
della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti
negli Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune
del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994.
I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;
* lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto
rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo
di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o
solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore
per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
* lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso
ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per
il transito della frontiera stessa e la circolazione
nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti,
in esenzione dal visto.
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