L’ingresso nel
territorio italiano degli stranieri provenienti dalle
frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito
soltanto allo straniero che:
a. si presenti attraverso
un valico di frontiera;
b. sia in possesso
di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente
riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
c. disponga di documenti
che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno
e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti
in relazione alla natura, alla durata prevista del
soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese
di provenienza (o per il transito verso uno Stato
terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero
già residente nel territorio di una delle parti contraenti,
e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
d. sia munito, ove
prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
e. non sia segnalato
ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo
Schengen;
f. non sia considerato
pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale
o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti,
da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero già residente in
uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno,
è esente da visto per soggiorni non superiori a 3
mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga
per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo
o tirocinio..
Lo straniero sprovvisto
anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere
oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle
competenti Autorità di Frontiera anche in presenza
di regolare visto d’ingresso o di transito.