Concessione della cittadinanza
Concessione della
cittadinanza italiana a cittadini stranieri
coniugati con italiani e a cittadini stranieri
residenti in Italia
PER MATRIMONIO CON
CITTADINO ITALIANO (Articolo 5 della Legge
91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio
1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni,
può essere concessa per matrimonio, in presenza
dei seguenti requisiti:
1. Il richiedente,
straniero o apolide, deve essere coniugato
con cittadino italiano e risiedere legalmente
in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione
del matrimonio
2. Se i coniugi risiedono all'estero, la
domanda può essere presentata dopo tre anni
dalla data di matrimonio
Tali termini
sono ridotti della metà in presenza di figli
nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di
concessione della cittadinanza non deve
essere intervenuto scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio
e non deve sussistere la separazione personale
dei coniugi.
PER RESIDENZA
IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive
modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai
sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge
5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche
e integrazioni, può essere concessa:
* Allo straniero del
quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati
cittadini per nascita o che è nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi,
vi risiede legalmente da almeno tre anni
(art.9,c.1 lett.a)
* Allo straniero maggiorenne adottato da
cittadino italiano che risiede legalmente
nel territorio italiano da almeno cinque
anni successivamente all’adozione (art.9,
c.1, lett. b)
* Allo straniero che ha prestato servizio,
anche all’estero, per almeno cinque anni
alle dipendenze dello Stato italiano (art.9
c.1, lett.c)
* Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede
legalmente da almeno quattro anni nel territorio
italiano (art.9 c.1, lett.d)
* All’apolide e al rifugiato che risiede
legalmente da almeno cinque anni nel territorio
italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto
art.16 c.2) (*)
* Allo straniero che risiede legalmente
da almeno 10 anni nel territorio italiano
(art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi
dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto
rifugiato dallo Stato italiano è equiparato
all’apolide ai fini della concessione della
cittadinanza.
Riconoscimento
della cittadinanza italiana in base a leggi
speciali
Ai sensi dell’art.
1 della legge 379/2000 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000
è previsto il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e già residenti
nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico
ed ai loro discendenti , in possesso dei
seguenti requisiti:
* nascita e residenza
nei territori facenti parte della provincia
di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli
già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in
forza del Trattato di Pace di Parigi del
10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
* emigrazione all’estero prima della data
del 16/07/1920
* dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento
della cittadinanza italiana, da rendersi
entro il 20/12/2010 davanti all’autorità
diplomatico-consolare italiana se il richiedente
risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale
di stato civile del Comune se il richiedente
risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente
a documentazione idonea a comprovare i requisiti
di cui sopra, va trasmessa alla Commissione
Interministeriale, istituita presso il Ministero
dell’Interno, che esprime il proprio parere
in ordine alla sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale
del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge
124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92,
concernenti il riconoscimento della cittadinanza
italiana ai connazionali dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento
della cittadinanza italiana ai soggetti
che hanno perso il nostro status civitatis
a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947
e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro
discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in
cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della
legge 05/02/1992 n.91
* cittadinanza italiana
e residenza nei territori ceduti alla ex
Jugoslavia alla data di entrata in vigore
dei Trattati di Parigi e di Osimo
* perdita della cittadinanza italiana per
effetto degli anzidetti Trattati
* appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di
cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della
legge 05/02/1992 n.91
* documentazione comprovante
la diretta discendenza del richiedente dai
soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza
della lingua e cultura italiane
L’istanza intesa
ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza
italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare
italiana se il richiedente risiede all’estero
oppure all’Ufficiale di stato civile del
Comune se il richiedente risiede in Italia.
In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente
a documentazione idonea a comprovare i requisiti
di cui sopra, va trasmessa alla Commissione
Interministeriale, istituita presso il Ministero
dell’Interno, che esprime il proprio parere
in ordine alla sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge.