Il rilascio del permesso di
soggiorno
Gli stranieri
che intendono soggiornare in Italia per più di tre
mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.
Chi arriva in
Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per
chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere
il rilascio del permesso di soggiorno è necessario
presentare:
* il modulo
di richiesta;
* il passaporto, o altro documento di viaggio (pdf
17 Kb) equivalente, in corso di validità con il relativo
visto di ingresso, se richiesto;
* una fotocopia del documento stesso;
* 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
* un contrassegno telematico da € 14,62;
* la documentazione necessaria al tipo di permesso
di soggiorno richiesto
* il versamento di un contributo compreso tra gli
80 e i 200 euro. Le modalità di pagamento saranno
stabilite con decreto del Ministero delle Finanze
di concerto con il Ministero dell'Interno.
Chi è già in
Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza,
deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della
scadenza. La validità del permesso di soggiorno è
la stessa del visto d'ingresso:
* fino a sei
mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione;
* fino ad un anno, per la frequenza di un corso per
studio o formazione professionale ovviamente documentato;
* fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari.
Gli stranieri
che vengono in Italia per visite, affari, turismo
e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non
devono chiedere il permesso di soggiorno
In attesa del permesso
di soggiorno
Gli stranieri
in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono
uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
* della ricevuta
rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno,
* del titolo di soggiorno scaduto,
* del passaporto o altro documento equipollente.
La stessa facilitazione è consentita agli stranieri
che hanno presentato domanda per il primo rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione
che:
* l'uscita e
il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di
frontiera;
* lo straniero esibisca il passaporto o altro documento
di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso
dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro
subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare)
e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
* il viaggio non preveda il transito in altri Paesi
Schengen, essendo lo stesso precluso.
Con la circolare
(pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che
chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla
Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo
provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno
iscritti i figli minori che in questo modo potranno
lasciare temporaneamente l'Italia.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)
Dall'8 gennaio
2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri
è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Questo tipo permesso
di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere
richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno
da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso
gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit,
ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 Kb) che offrono
questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 Kb)
Alla domanda
è necessario allegare:
* copia del
passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
* copia della dichiarazione dei redditi (il reddito
deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno
sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti):
esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo
analitico rilasciato dall'INPS;
* certificato casellario giudiziale e certificato
delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
* un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata
anche per i familiari;
* copie delle buste paga relative all'anno in corso;
* documentazione relativa alla residenza e allo stato
di famiglia;
* bollettino postale di pagamento del permesso di
soggiorno elettronico (27,50€)
* contrassegno telematico da euro 14,62
Il costo della
raccomandata è di euro 30.
Il permesso di
soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
La richiesta
può essere presentata anche per il coniuge, i figli
minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per
i propri genitori.
Per ottenere
il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti
elencati sopra, è necessario:
* avere un reddito
sufficiente alla composizione del nucleo familiare.
Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14
anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
* avere la certificazione anagrafica che attesti il
rapporto familiare. La documentazione proveniente
dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata
dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza
o di stabile residenza dello straniero;
* il superamento di un test di conoscenza della lingua
italiana. (Le modalità di svolgimento saranno definite
con decreto del Ministro dell'Interno di concerto
con il Ministro dell'Istruzione).
Con il permesso
di soggiorno CE è possibile:
* entrare in
Italia senza visto;
* svolgere attività lavorativa;
* usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione;
* partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero
titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato
da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre
i 3 mesi, per:
* esercitare
un'attività economica come lavoratore regolare;
* frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
* soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi
di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo
minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria)
e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero
periodo del soggiorno.
In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso
di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Divieti e revoche
Non è possibile
richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti
casi:
* per motivi
di studio o formazione professionale;
* per soggiorni a titolo di protezione temporanea
o per motivi umanitari;
* per asilo o in attesa del riconoscimento dello status
di rifugiato;
* per possesso di un permesso di soggiorno di breve
durata;
* ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono
di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze
accreditate presso organizzazioni internazionali di
carattere universale.
Il permesso
di soggiorno CE è revocato:
* se acquisito
fraudolentemente;
* in caso di espulsione;
* quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
* in caso di assenza dal territorio dell'Unione per
un periodo di 12 mesi consecutivi;
* in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di un altro Stato membro
dell'Unione europea;
* in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a 6 anni.
Richiesta di
asilo politico
In base alla
Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico,
può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio
di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso
in Italia.
Diversamente è possibile fare domanda direttamente
all'Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo il fotosegnalamento,
la domanda viene inoltrata alla competente Commissione
Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento
dello status di rifugiato.
Per completare
la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio
Immigrazione della Questura:
* il modulo
di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede
asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero;
* copia del passaporto, se posseduto;
* ogni altra documentazione comprovante i motivi della
richiesta.
Una volta ricevuto
lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere
all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso
di soggiorno.
Per avere maggiori
informazioni consulta l'opuscolo informativo per il
richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla
Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero
dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto
in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
Dal 19
gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione
a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea
o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona
ammissibile alla protezione sussidiaria.